• CEDOLARE SECCA AFFITTI COSA E' ?

    QUANDO, QUANTO E COME SI PAGA?

    18/01/2017 Autore: Cose di casa

    Cos’è la cedolare secca sugli affitti? Come si paga? Quando? Quanto si paga? Ecco tutte le risposte ai dubbi più frequenti per il locatore che decide di scegliere il regime alternativo alla tassazione della locazione. Optando per la cedolare secca, il proprietario di un immobile dato in locazione non pagherà l’imposta di registro e quella di bollo, e rinuncia anche a chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se previsto in precedenza nel contratto. La cedolare secca è un’imposta sostituiva in sostanza, che si paga sui contratti di affitto. Sostitutiva perché sostituisce per l’appunto l’Irpef e le altre addizionali, nonché l’imposta di bollo e di registro. A scegliere il regime della cedolare possono essere le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento che mettono in locazione un immobile ma solo ad uso abitativo e non per esercitare attività commerciali o professionali. A questo punto le domande che si pone il proprietario di un immobile dato in affitto che vuole optare per la cedolare secca sono tante. Ecco le risposte ai principali quesiti.

    In primo luogo per capire quanto si paga, si deve guardare alla tipologia di contratto di locazione che è stato stipulato. In linea generale, la cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Questo per tutti i contratti di locazione. Recentemente tuttavia sono stati introdotti delle agevolazioni e l’aliquota della cedolare secca è stata ridotta al 10% ( si è passati dal 19 e dal 15% e ora al 10) per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei cosiddetti Comuni “ad alta tensione abitativa”. Questi Comuni sono quelli individuati nell’elenco ufficiale stilato e aggiornato dal Cipe dove è stato stipulato un contratto a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998. Il contratto in tal caso ha durata di tre anni prorogabili di altri due (formula “3+2”)  con un canone mensile compreso tra un minimo e un massimo individuato da appositi accordi territoriali stipulati tra sindacati degli inquilini e associazioni di proprietari. L’aliquota al 10% tuttavia è una misura temporanea, visto che si applica sui contratti di locazione a canone concordato in maniera automatica dal 1 gennaio 2014 ( quindi anche per i contratti già in essere) al 31 dicembre 2017.

    Stabilito quanto si paga, dobbiamo sapere quando pagare. La legge dice che l’imposta sostitutiva della cedolare secca può essere versata a saldo o in acconto. Se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro è dovuto l’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’acconto non è dovuto nel primo anno in cui si esercita l’opzione per la cedolare secca. Il pagamento dell’acconto va effettuato in due modalità: 1) in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro; 2) in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro (la prima rata del 40% (del 95%), entro il 16 giugno, la seconda del restante 60% entro il 30 novembre). Il saldo si versa entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%

    Ma come si paga? Si utilizza sempre il modello di pagamento F24 in cui vanno indicati dei codici tributo specifici (“1840” – denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- Acconto prima rata”; “1841” – denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”; “1842” – denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- Saldo”).

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